La signora Samantha ci scrive: "Vige l'obbligo per i liberi professionisti, che esercitano privatamente di presentare un preventivo per i servizi previsti?"
Sì, questo obbligo esiste per tutti i liberi professionisti dal 2012, ed è stato introdotto dall'allora decreto "sulla concorrenza" (DL 1/2012) e successive modifiche.
Secondo l'attuale normativa, vi è obbligo di preventivo scritto per tutti quei professionisti registrati e iscritti a un ordine oppure autorizzati ufficialmente da enti e organi superiori a svolgere determinati lavori: elettricisti, commercialisti, periti, ingegneri, architetti, ecc.
Il preventivo deve essere redatto in forma scritta o digitale da parte del professionista
Da un lato, la legge ha abolito gli elenchi tariffari delle libere professioni, dall'altro, stabilisce che la remunerazione deve essere concordata con il cliente entro e non oltre il momento della sottoscrizione del contratto. Inoltre i liberi professionisti sono tenuti a spiegare al cliente la complessità del contratto e a fornire tutte le informazioni sui costi previsti per l'esecuzione dell'opera e/o il servizio.
I liberi professionisti devono fornire anche informazioni sulla copertura assicurativa per i danni causati dalla loro attività. In ogni caso, secondo il testo di legge, l'entità del compenso deve essere preventivamente comunicata al cliente mediante un preventivo quadro di spesa (obbligatorio, scritto o digitale). I costi sono ripartiti per voce e comprendono tutte le spese, i supplementi e i contributi.
La signora Samantha ha quindi il diritto di ricevere un piano dettagliato degli interventi previsti con una stima quadro dei costi (suddivisa per voce).