Le parti comuni di un condominio sono elencate nell'articolo 1117 del Codice Civile, a meno che nel "titolo" non sia prevista una deroga (v. art. 1117 del Codice civile). Si tratta di tutte le parti strutturalmente necessarie per l'uso comune; le più importanti sono, ad esempio, il terreno su cui sorge l'edificio, i muri di fondazione, i muri principali, i tetti o le facciate dell'edificio. Le parti comuni comprendono anche gli impianti condivisi, come gli impianti di riscaldamento o di condizionamento, o le reti di distribuzione di elettricità, acqua e gas.