La banca può modificare unilateralmente il tasso d'interesse o altre condizioni del contratto, ma solo se questo diritto alla modifica è previsto nel contratto stesso. Per un contratto a tempo indeterminato, come un conto corrente, è necessario che nel contratto sia inclusa una clausola specifica, approvata dal cliente, che consenta alla banca di effettuare tali modifiche.
In un contratto di durata, ad esempio un prestito, la clausola che riguarda il tasso di interesse non può essere modificata unilateralmente dalla banca.
Quando la banca intende apportare modifiche unilaterali, deve comunicare al cliente la proposta di modifica con un preavviso minimo di due mesi. Questa comunicazione deve essere effettuata in forma scritta o tramite un altro supporto durevole, previamente accettato dal cliente. La comunicazione deve essere chiaramente evidenziata con la dicitura "Proposta di modifica unilaterale del contratto."
Inoltre, le modifiche devono essere motivate e devono basarsi su un giustificato motivo.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.