Quanto tempo è passato dal momento della fine della costruzione al momento della scoperta del vizio?
In questo caso vale la garanzia decennale che decorre dalla data di conclusione dei lavori (ad esempio, dalla data della comunicazione di fine lavori). Il compratore può rivolgersi alla ditta costruttrice (oppure anche al venditore che ha commissionato la costruzione dell'immobile), denunciando i vizi di costruzione. La denuncia va fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un anno dalla scoperta del vizio; da questo momento decorre il termine di un anno per esercitare l'azione di risarcimento (1669 Codice civile).
Dopo la denuncia del vizio è consigliabile rivolgersi alla ditta costruttrice (oppure anche al venditore che ha commissionato la costruzione dell'immobile) per far constatare i vizi di costruzione e le opere che devono essere eseguite per la loro eliminazione. Per poter dimostrare che si tratta di vizio di costruzione potete incaricare un perito, che con le sue conoscenze tecniche attesterà il vizio.
Se la vendita avviene dopo dieci anni dalla fine dei lavori di costruzione il diritto di garanzia "decennale" per i vizi di costruzione ex art. 1669 c.c. si è prescritto.
Rimane soltanto la più generale "garanzia per i vizi della cosa venduta" (1490 codice civ.), che ha termini molto più brevi rispetto a quella decennale. Infatti da un lato l'acquirente è tenuto a denunciare eventuali vizi al venditore entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta (denuncia da effettuarsi sempre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno), dall'altro l'eventuale azione di risarcimento non può essere esercitata oltre un anno dalla consegna dell'immobile (che spesso coincide con la data del rogito notarile).