La signora Sara ha esaudito un piccolo desiderio e si è comprata una moka elettrica con un timer - in modo che finalmente al mattino il caffè fresco la aspetti quando si sveglia. Ma dopo poche settimane il sogno si è infranto, in quanto la moka si rifiuta di fare anche solo un minimo suono.

La signora Sara chiama il negozio dove ha comprato la piccola moka elettrica e chiede la sostituzione del prodotto, qui tuttavia, le viene detto che vorrebbero prima fare un tentativo di riparazione.

La signora Sara pensa di sente aria di fregatura e chiede al CTCU se debba o no accettare la riparazione.

Abbiamo la risposta: per ora, sì dovrebbe accettare. Il Codice del consumo concede ai consumatori la riparazione e la sostituzione come rimedio per i difetti durante il periodo di garanzia, a meno che una delle due opzioni non sia “disugualmente onerosa" rispetto all'altra.

Poiché una riparazione è di solito più economica di una sostituzione, il concessionario ha il diritto di tentare una riparazione - ma questa non deve comportare ulteriori costi (!) per il consumatore e deve essere effettuata entro un periodo di tempo ragionevole.

Come ulteriori rimedi, il Codice del consumo elenca una “ragionevole riduzione di prezzo" o, se tutto igli altri tentativi non vanno a buon fine, la cancellazione del contratto di vendita (rimborso - restituzione della merce).

Non abbiamo più avuto notizie dalla signora Sara e quindi presumiamo che tutto si sia risolto con la riparazione, e che quindi lei si possa godere di nuovo il suo caffè in santa pace.