10 anni fa, la signora H. aveva stipulato una polizza di assicurazione malattia, che si faceva carico dei costi in caso di trattamento ospedaliero privato. All'epoca, la motivazione della stipula di un’assicurazione supplementare era che la signora, all’occorrenza, voleva poter scegliere tra ospedale pubblico e privato.

Nel corso di questi 10 anni la signora si era servita della polizza solo tre volte e i sinistri ammontavano in totale a poche centinaia di euro.

Poco dopo la gestione dell’ultima pratica di sinistro, lei ha ricevuto una lettera di recesso dalla sua assicurazione. La signora H. chiede: “Questo recesso è legittimo?”

Il recesso è stato espresso dopo l’ultimo sinistro denunciato, in conformità alle condizioni contrattuali relative al “Recesso in caso di sinistro”. Tale recesso è previsto per entrambe le parti contraenti ed è quindi legittimo. Se la possibilità di recesso fosse prevista solo per la compagnia, si tratterebbe di una clausola abusiva, che si può far dichiarare “nulla” dal giudice .

La signora H., che oggi ha 64 anni, è tuttavia abbastanza amareggiata per il comportamento assunto da parte dell'assicurazione. La ricerca di una nuova compagnia assicurativa ha dimostrato inoltre che, non sia piú cosi semplice trovare una buona assicurazione malattia per via della sua età e della sua anamnesi.

In linea di principio, prima di stipulare ogni polizza, ci si dovrebbe porre alcune domande: sono in grado di sostenere l’evento, che qui viene assicurato, anche con le mie proprie risorse, senza incorrere in un disastro finanziario? Un eventuale sinistro giustifica i costi dei premi da versare?