L’istituto della sopraelevazione è regolato dall’art. 1127 c.c. e consiste nella facoltà di costruire al di sopra dell’ultimo piano del fabbricato, qualora le condizioni statiche, architettoniche e costruttive dell’edificio lo permettano e ciò non sia vietato dal regolamento di natura contrattuale o dalle norme urbanistiche. Tale facoltà è riservata al proprietario dell’ultimo piano, che deve però corrispondere agli altri condomini adeguata indennità.