La signora Marianna ci scrive: "Ho comprato una serie di prodotti scontati in saldo in un negozio di Merano. Lo sconto non era riportato sullo scontrino, ma sulle rispettive etichette sì. I rivenditori non sono obbligati a riportare la riduzione del prezzo nello sontrino?"

Nelle svendite, le etichette dei prezzi devono indicare tre informazioni: il prezzo di vendita precedente, lo sconto in percentuale e il nuovo prezzo di vendita; sullo scontrino invece viene indicato solo il prezzo che è stato effettivamente pagato.

Anche per i saldi vale quanto segue: conservate con cura la ricevuta o la fattura. Sono importanti per eventuali reclami o per denunciare un sinistro, per esempio alla compagnia di assicurazione della casa. Inoltre, la ricevuta di pagamento è anche alla base di molti diritti dei consumatori, come il diritto di garanzia.

Importante: anche in caso di acquisto di un prodotto in svendita, avete diritto a beni che siano privi di difetti e che abbiano le caratteristiche promesse. Se un articolo viene venduto a meno, perché leggermente sporco o per una sfumatura di colore nella fodera, anche questo deve essere indicato.

Il periodo di reclamo dei difetti è di 2 anni dalla data di acquisto. Durante i primi 12 mesi, spetta al commerciante provare che il difetto non esisteva già al momento dell'acquisto. Come rimedi per i difetti, il Codice del Consumo elenca la riparazione, la sostituzione, una riduzione adeguata del prezzo o, infine, la risoluzione del contratto.