La famiglia F. aveva aperto un libretto di risparmio per la propria figlia subito dopo la sua nascita, in cui tutti i parenti avevano versato regolarmente piccole somme, cosicchè nel tempo sarebbe maturata una bella somma.

Un danno imprevisto alla casa di proprietà ha messo però in difficolta (finanziaria) la famiglia; un aiuto sarebbe quindi potuto derivare derivare dalle somme accantonate sul libretto risparmio della figlia! L‘impiegato della banca allo sportello si è però rifiutato di liqudiare il denaro del libretto ai genitori, sostenendo che in questi casi è obbligatorio richiedere un‘autorizzazione al giudice tutelare.

La famiglia F., sconcertata, ha quindi chiesto consiglio al CTCU.

Le informazioni del bancario erano purtroppo corrette. Nel caso di libretti risparmio nominativi intestati a minori, i genitori possono effettuare solo depositi ma non prelevamenti. Solo il titolare del libretto, cioè il bambino, al raggiungimento della sua maggiore età ha infatti il diritto di prelevare le somme dal libretto. A meno che, appunto non venga chiesta un‘autorizzazione specifica al giudice tutelare. Un modo alternativo per mettere da parte dei risparmi per i figli minorenni, garantendo comunque l'accesso del denaro ai genitori, è un conto deposito poco costoso; va però intestato agli stessi genitori.