Alcuni anni fa, il signor G. ha contratto un prestito a rate, che ha poi estinto in anticipo. Sono stati applicati tassi d'interesse troppo elevati, così con il nostro aiuto ha presentato un reclamo. Nel corso delle trattative, il signor G. trova tra la posta un avviso di ritiro per una lettera raccomandata - quasi certamente una richiesta di pagamento da parte della società di finanziamento. Il signor G. ci chiede: "Basta che non ritiro la raccomandata, così non so cosa vogliono e non devo più preoccuparmene. Giusto?!"
Sbagliato. Avete il diritto di non accettare le lettere raccomandate o di non ritirarle presso l'ufficio postale. Tuttavia, una lettera raccomandata inviata all'indirizzo del destinatario che non viene accettata, è comunque considerata "valida" a tutti gli effetti, anche in merito alle conseguenze legali.
Se una lettera raccomandata non può essere consegnata immediatamente, il destinatario riceve un avviso e la lettera rimane "in giagenza" nell'ufficio postale per 60 giorni (in caso di atti giudiziari, invece, per un periodo più breve). Se il periodo di giagenza scade senza che avvenga il ritiro ("compiuta giacenza"), la lettera viene restituita al mittente.
Gli effetti sul destinatario sono pertanto gli stessi indipendentemente dal fatto che la lettera venga ritirata o meno. Se la lettera del signor G. fosse stata una citazione in giudizio, non ritirarla avrebbe significato che il processo si sarebbe svolto in sua assenza - e non è una buona opzione. Il non sapere non protegge mai dalle conseguenze legali!