Normalmente no. I contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione e al tempo libero, per i quali all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito, sono esclusi dal diritto di recesso (Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005, Art. 47). Pertanto per i contratti di viaggio non si può recedere (se non pagando le penali di recesso previste).

Nel settore dei pacchetti turistici però il Codice del Turismo (decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011) prevede che, ove venduti on-line, il venditore debba comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso, in caso contrario il consumatore potrà recedere dai contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.